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Riportiamo di seguito quanto già pubblicato nel notiziario SNALS, riguardo alla mancata applicazione della perequazione prevista dalla legge di bilancio n. 145 del 30.12.2018 e che doveva essere applicata a partire dall’1.01.2019:

“Contrariamente a quanto stabilito nel decreto MEF del 16.11.2018 che prevedeva il pagamento del 100% della perequazione, la legge di bilancio al comma  260 ha difatti di nuovo applicato decurtazioni alla perequazione delle pensioni dal gennaio 2019.

L’INPS non avendo avuto il tempo di provvedere ad applicare la nuova penalizzazione, prevista  nella legge di bilancio, da gennaio  2019 ha pagato le pensioni secondo quanto stabilito dal decreto MEF del 16.11.2018, quindi con la perequazione per tutti al 100%.

Si provvederà, ha comunicato l’INPS, nei mesi seguenti,  al recupero di quanto pagato e non dovuto  per la mancata applicazione del comma 260 della legge di bilancio 2018”.

In questi giorni molti media hanno anticipato le disposizioni dell’INPS  per il recupero delle somme elargite in più ai pensionati fino al mese di marzo 2019.

Il recupero mensile, che decorrerà dal prossimo mese di Aprile, sarà pari a zero euro per coloro che hanno un lordo mensile fino a € 1.500, spettando la perequazione al 100%, mentre consisterà in pochi euro mensili per i restanti pensionati (€  0,32 per una pensione lorda di 1.600 euro e € 11.27 mensili per una pensione lorda mensile di 4.000 euro).

Rettifica – Precisazione del 25 marzo 2019: L’INPS ha provveduto ad aggiornare  gli importi della pensione con la perequazione spettante, ma non ha eseguito nessun recupero delle somme elargite in più da gennaio a marzoEssendo già visibili sul sito INPS i cedolini della pensione del mese di aprile, ogni pensionato può verificare la propria situazione.

È stata finalmente resa nota, in data 6 gennaio 2019, la Bozza del Decreto Legge “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni”.

Secondo la Bozza, le norme in questione decorrono dall’1.01.2019.

Per quanto riguarda la materia pensionistica, ed in particolare il personale della scuola, i punti salienti del Decreto Legge, riportati nel Titolo II artt.14, 15 e 16, si possono riassumere così:

Pensione Anticipata

–    viene bloccato l’aumento dei 5 mesi, già contemplato nel D.M., che prevedeva per il personale scolastico la presentazione della domanda di pensionamento all’1.09.2019 entro il 12 dicembre u.s.;

–    rimangono quindi in vigore i requisiti validi al 31.12.2018, cioè 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Successivamente all’approvazione definitiva del D.L. e nel caso in cui non ci siano ulteriori modifiche, sarà necessario attendere opportune comunicazioni da parte del MIUR per la riapertura dei termini di presentazione delle domande di pensionamento per coloro che, a causa dell’aumento dei 5 mesi precedentemente previsto, non hanno presentato domanda di pensionamento, ritenendo di non avere i requisiti.

Le/i docenti di scuola dell’infanzia, beneficiando delle misure relative alle categorie “lavori usuranti”, avevano già diritto a non aver applicato l’aumento dei 5 mesi. Una situazione non contemplata nelle domande di istanze online al MIUR.

Pensione di Vecchiaia

Per questa tipologia di pensionamento vengono confermati i 5 mesi di aumento e quindi dall’1.01.2019 il requisito dell’età è pari a 67 anni (66 anni e 7 mesi +5 mesi).

Quota 100

In via sperimentale questa disposizione è in vigore per tre anni, dal 2019 al 2021.

I requisiti per il pensionamento sono fissati in 62 anni di età e 38 anni di anzianità di servizio.

All’art. 14 co.7 del D.L. si legge: “Per il personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all’art. 59 comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449“. Quindi si conferma la possibilità per detto personale di maturare i requisiti pensionistici entro il 31.12 dello stesso anno, avendo a disposizione un’unica finestra fissata al 1° settembre. Ad esempio si potrebbe andare in pensione l’1.09.2019, maturando i requisiti entro il 31.12.2019.

Per quanto concerne il pagamento della Buonuscita/TFR verrà effettuato secondo quanto previsto dalla legge Fornero e modifiche seguenti attualmente vigenti. Le singole Amministrazioni, per venire incontro ai pensionati, possono stipulare convenzioni con le banche per anticiparne il pagamento.

Opzione Donna

Dall’1.01.2019 è riservata la possibilità di accedere a tale tipologia di pensione alle lavoratrici nate entro il 31 dicembre 1959 e in possesso di un’anzianità di servizio pari o superiore a 35 anni.

Attendiamo comunque che, dopo l’emanazione del testo definitivo del D.L., siano date disposizioni e chiarimenti in merito dal MIUR.

L’importo della pensione del mese di gennaio 2019, nonostante gli aumenti prodotti dalla perequazione, sarà inferiore, sia rispetto a quanto percepito nel novembre u.s. (mese che non ha le ritenute delle addizionali) sia rispetto a quanto percepito a gennaio 2018.

Non c’è da allarmarsi, la spiegazione è in una scheda del Prof. Renzo Boninsegna, che si riassume di seguito:

–    da gennaio ad aprile 2018 e nel mese di novembre non sono state applicate le ritenute relative alle addizionali;

–    nel nuovo anno, da gennaio a novembre 2019 verranno effettuate le ritenute per l’addizionale regionale e comunale;

–    a seguire, da marzo a novembre 2019 sarà applicata anche la ritenuta per l’acconto dell’addizionale comunale.

La procedura, continua il prof. Boninsegna, è a vantaggio dei pensionati, anche se sembrerebbe il contrario. Infatti, gli importi che saranno trattenuti al pensionato e pagati nel 2019 ratealmente, saranno riportati nella Certificazione Unica che a fine marzo sarà rilasciata al pensionato per la denuncia dei redditi 2018, mod. 730/2019.

Questo comporterà che l’eventuale saldo da pagare a giugno sarà inferiore, perché nel calcolo saranno conteggiate anche le somme che il pensionato pagherà ratealmente fino a novembre 2019.

pensioni

Ai pensionati dovrebbero essere stati già pagati gli arretrati degli aumenti stipendiali per il servizio effettivamente prestato nel triennio. I ricalcoli verranno fatti d’ufficio dall’INPS dopo che i tecnici avranno predisposto un idoneo programma informatico.

Il nuovo Contratto 2016/2018, all’art. 36, comma 2, prevede che gli incrementi retributivi previsti per il triennio 2016/2018 sono computati ai fini “previdenziali” secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tab. A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del suddetto contratto.

Agli effetti dell’indennità di buonuscita (TFS), o altri analoghi trattamenti (Indennità mancato preavviso, ecc. ecc.), nonché del trattamento di fine rapporto (TFR), si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L’art. 37 al comma 2 prevede che l’elemento perequativo, di cui al comma 1, invece, non è computato agli effetti dell’art. 36 comma 2.

Pertanto, i lavoratori del Comparto Scuola collocati in pensione dal 1° gennaio 2016 e coloro che vi verranno collocati il 1° settembre 2018, potranno beneficiare di un aumento del trattamento pensionistico che tenga conto degli aumenti contrattuali a regime, secondo le decorrenze previste dal contratto (1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017 e 1 marzo 2018) e degli eventuali arretrati maturati.

Ai pensionati dovrebbero essere stati già pagati gli arretrati degli aumenti stipendiali per il servizio effettivamente prestato nel triennio.

Il pensionato non deve fare alcuna domanda, solo aspettare con pazienza.

I ricalcoli verranno fatti d’ufficio dall’INPS dopo che i tecnici avranno predisposto un idoneo programma informatico.