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Il CCNL del comparto “istruzione e ricerca” 2019/2021, siglato definitivamente il 18 gennaio 2024, all’art. 35,  precisa che ANCHE  al personale assunto con contratto annuale (termine al 30 giugno o al 31 agosto) “ si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato ”.E’ una importante  novità che  interessa  buona parte del personale a tempo determinato che si vede finalmente riconosciuto il diritto a usufruire per ciascun anno scolastico, di tre giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari, documentati anche mediante autocertificazione  così come i colleghi  di ruolo.

La richiesta di questo diritto NON trova limite nella  “Discrezionalità” del dirigente.

La disposizione stabilisce il diritto del dipendente e il dirigente deve semplicemente accertare la correttezza formale della domanda e dell’eventuale certificazione allegata. Detto principio è stato confermato da diverse sentenze e da orientamenti applicativi dell’ARAN.

L’autocertificazione è una semplice dichiarazione autografa del dipendente che chiarisce sommariamente, sotto la propria responsabilità, le motivazioni per cui richiede il permesso e che non necessita di documentazione allegata.

Ai permessi retribuiti sono in genere equiparati, per il personale docente, sei giorni di ferie in costanza di servizio scolastico, da richiedere con le medesime modalità dei permessi suddetti la cui fruizione, in toto o frazionata, è però subordinata alla possibilità di sostituzione con altro personale in modo tale da non causare oneri aggiuntivi per lo Stato.

Il c. 14 dell’art. 35 del nuovo CCNL prevede permessi non retribuiti per la partecipazione a concorsi ed esami per il personale con contratto annuale.

Per i docenti  supplenti temporanei con contratto di supplenza breve e saltuaria nulla è variato: possono soltanto fruire fino a un massimo di sei giorni di permessi non retribuiti per anno scolastico

Riportiamo di seguito un prospetto riepilogativo sui permessi del personale ATA relativamente al CCNL 2016/2018

Il CCNL 2016/2018 e i permessi del personale ATA

Normativa di riferimento

  • CCNL 19 aprile 2018

I permessi per motivi personali e familiari (i 3 giorni previsti dal CCNL 29.11.2007)

  • Il personale ATA a tempo indeterminato ha diritto a 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico per motivi personali o familiari.
  • Se usufruiti cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore.
  • In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso.

I tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104

  • I tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/92 possono essere utilizzati anche ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.
  • Va predisposta, di norma, una programmazione mensile dei giorni di permesso, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese.
  • In caso di necessità e urgenza, va presentata una comunicazione 24 ore prima e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

Il preavviso per gli altri permessi

  • La richiesta dei permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, i permessi di cui all’art. 4, comma 1, della legge 53/2000 (grave infermità del coniuge o la parte dell’unione civile, di un parente entro il secondo grado o del convivente) va comunicata all’ufficio di appartenenza con un preavviso di tre giorni.
  • In caso di comprovata urgenza, la domanda di permesso va presentata 24 ore prima e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

I permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

  • Al personale ATA sono riconosciuti specifici permessi nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro, fruibili su base sia giornaliera che oraria, per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.
  • I permessi sono assimilati alle assenze per malattia sia ai fini del periodo di comporto sia riguardo al trattamento economico.
  • Ai fini del comporto, sei ore di permesso corrispondono ad una giornata lavorativa.
  • I permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata; in tal caso si computano le ore previste nella giornata di assenza.
  • La decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni opera solamente nel caso di permesso fruito su base giornaliera e non per i permessi orari inferiori all’intera giornata lavorativa.
  • In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso.
  • La domanda va presentata almeno tre giorni prima.
  • In caso di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata 24 ore prima e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

Assenza per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici imputabile a malattia

  • Qualora le caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o terapie determinino incapacità lavorativa, la relativa assenza è imputata alla malattia.

Altre possibilità in alternativa ai permessi per l’espletamento di viste, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

  • In alternativa ai permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, resta ferma la possibilità per il dipendente di fruire anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi personali e familiari o dei riposi compensativi.

Incompatibilità dei permessi utilizzati nella medesima giornata

  • I permessi orari per motivi personali o familiari e quelli per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore.

I permessi per concorsi o esami

  • Restano invariati i permessi per la partecipazione a concorsi od esami: 8 giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio.
  • Retribuiti per il personale a tempo indeterminato, non retribuiti per quello a tempo determinato.

I permessi per lutto

  • Restano invariati i permessi per perdita del coniuge o della parte dell’unione civile, di parenti fino al secondo grado e affini di primo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile: tre giorni per evento, anche non continuativi.
  • Retribuiti per tutti.

I permessi per matrimonio

  • Restano invariati anche i permessi per matrimonio: 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente: da una settimana prima a due mesi dopo.
  • Retribuiti per tutti.