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Pubblichiamo il testo integrale della sentenza depositato in data odierna presso il Tribunale di Roma.Il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dallo SNALS al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e nelle istituzioni scolastiche.

In sintesi il Giudice  ha affermato  che quanto contenuto nelle norme contrattuali è conforme alle disposizioni di legge con le quali “il legislatore ha sancito soltanto il diritto all’OS che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla sola contrattazione collettiva nazionale, mentre ha rimesso alle parti sociali che sottoscrivono il suddetto contratto l’individuazione dei soggetti ammessi alla contrattazione integrativa.” e  ha  ritenuto infondata la questione di costituzionalità, evidenziando che “nell’ambito del pubblico impiego la contrattazione decentrata deve ritenersi del tutto vincolata a quella nazionale tanto che le clausole difformi sono nulle”.

A breve saranno attivati gli Organismi statutari per la disamina della situazione politico sindacale attuale , le conseguenti decisioni da assumere e le azioni da intraprendere di cui daremo tempestiva comunicazione 

Decreto di rigetto n. cronol. 70407/2018 del 17/07/2018

RG n. 13976/2018 -1

                                                          TRIBUNALE DI ROMA
Il giudice Dott.ssa Francesca Romana Pucci, sul ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto,
unitamente al merito,al n. 13976/2018  e promosso da  SNALS, nei confronti di
ARAN-MIUR-CISL–FERERAZIONE CISL, SCUOLA UNIVERSITA’ E RICERCA–CGIL–
FLC CGIL–UIL e UIL SCUOLA NAZIONALE, con l’intervento di CONFSAL;
sciogliendo la riserva assunta all’esito della camera di consiglio del 3.7.2018,osserva
quanto segue.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto unitamente al “merito”, lo SNALS–CONFSAL, ha
chiesto accertarsi il diritto del sindacato ricorrente, maggiormente rappresentative ex art. 43
Dlvo 165/2001 ed ammesso alle trattative di comparto ma che non ha sottoscritto il CCNL,
a partecipare alla contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e di istituzione
scolastica; con conseguente condanna dell’Aran e del Ministero dell’Istruzione, ad
ammetterlo–con riserva in via d’urgenza-alla contrattazione integrativa,previa
declaratoria della nullità e/o inefficacia e comunque la disapplicazione dell’art. 22 comma 2
CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca, periodo 2016/2018, sezione
Scuola, sottoscritto in data 19.4.2018, nella parte in cui prevede che possono partecipare alla
contrattazione integrativa a livello nazionale, regionale e di istituzione scolastica, solamente
le ooss firmataria del CCNL e non anche le ooss maggiormente rappresentative ex art. 43
Dlvo 165/2001 che, quali lo SNALS, sono state ammesse alle trattative di comparto ma non
hanno sottoscritto il ccnl; previo, ove occorra, deferimento della questione di
costituzionalità degli artt. 40 comma 3 bis e l’art. 43 comma 5 D.lvo 165/01, per contrasto
con gli artt. 3 e 39 Cost..
A sostegno del fumus bonis iuris, l’organizzazione ricorrente, premesso il possesso dei
requisiti di rappresentatività richiesti dall’art. 43 D.lvo 165/01 ai fini dell’ammissione alla
contrattazione collettiva per il comparto Istruzione e Ricerca, e rilevato di essere stato
ammesso alle trattative per la sottoscrizione del CCNL del predetto comparto per il periodo
2016/2018, che tuttavia riteneva di non sottoscrivere; ha dedotto che, con nota del
20.4.2018, il Miur lo escludeva dalle trattative per la stipula del CCNI in tema di
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utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale scolastico per l’anno 2018/2019,
sulla scorta del disposto di cui al citato art. 22 CCNL che individua,quali titolari del potere
di contrattazione integrativa,le sole ooss firmatarie del CCNL.
In punto di diritto ha assunto l’illegittimità di tale norma contrattuale per violazione dell’art.
43 che attribuisce il potere di contrattazione alle ooss che abbiano, nel comparto o nell’area,
una rappresentatività non inferiore al 5% della media tra il dato associativo e quello
elettorale.
Richiamato inoltre l’art. 40 comma 3 bis e l’art. 43 comma 5 D.lvo 165/01, ha dedotto che
un’interpretazione coerente con il sistema delle relazioni sindacali nel pubblico impiego ed
un’interpretazione costituzionalmente orientata dovrebbero indurre a ritenere che tali
disposizioni, nella misura in cui attribuiscono alla contrattazione collettiva nazionale il
compito di individuare i soggetti della contrattazione integrativa, debbano interpretarsi nel
senso di individuare le articolazioni delle ooss limitatamente al criterio territoriale della
prossimità, ma non già di escludere il sindacato dotato di rappresentatività, posto che,
nell’ambito del pubblico impiego l’amministrazione ha l’obbligo di contrattare con i
sindacati maggiormente rappresentativi.
Ha inoltre dedotto che la presunta necessità di sottoscrivere il contratto nazionale per
accedere alla contrattazione integrativa si risolverebbe in una illegittima limitazione della
libertà di autodeterminazione del sindacato che, per non essere escluso dalla contratta
zione integrativa si vedrebbe costretto a sottoscrivere contratti nazionali ritenuti contrastanti con
gli interessi collettivi di cui è portatore; sicchè le norme sopra indicate, laddove interpretate
in senso difforme da quello prospettato, sarebbero in contrasto con l’art. 39 Cost.,
traducendosi in una sanzione impropria del dissenso che incide, condizionandola, sulla
libertà sindacale.
Le norme suddette sarebbero altresì in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto le ooss
sarebbero privilegiate o discriminate sulla base, non già del rapporto con i lavoratori e
dunque della rappresentatività, bensì del rapporto con l’azienda, per il rilievo condizionante
di aver prestato o meno il proprio consenso alla conclusione di un contratto con la stessa.
Richiamando al riguardo i principi affermati da Corte Cost. n. 231/2013,l’o.s. ricorrente
ha chiesto, in subordine, che previo deferimento della questione di costituzionalità delle norme
su indicate,lo SNALS venisse ammesso con riserva, sino all’esito della decisione della
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Consulta, alle trattative per la stipula del contratto integrativo in tema di utilizzazioni ed
assegnazioni provvisorie del personale scolastico 2018/2019.
In punto periculum in mora ha dedotto l’urgenza dell’accertamento, posto che la
contrattazione in tema di utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale scolastico
2018/2019, dalla quale la ricorrente era stata esclusa, avrebbe avuto luogo in data 3.5.2018.
Nel giudizio cautelare è intervenuta la CONFSAL ad adiuvandum, sostenendo le ragioni
dell’ooss ricorrente ed aderendo alle conclusioni spiegate.
Si sono costituite l’ARAN ed il MIUR che hanno contestato l’avversa domanda eccependo,
da un lato, il difetto di legittimazione attiva dell’ooss ricorrente e dell’intervenuta ad
impugnare l’art. 22 del CCNL in quanto non firmatarie e, quanto al fumus bonis iuris,
l’infondatezza della pretesa stante il chiaro tenore degli artt. 40 comma 3 bis e l’art. 43
comma 5 D.lvo 165/01 e la manifesta infondatezza della prospettata questione di
costituzionalità, attesa la ragionevolezza del rapporto fra contrattazione nazionale ed
integrativa.
Si sono altresì costituite le ooss CISL–FERERAZIONE CISL, SCUOLA UNIVERSITA’
E RICERCA–CGIL–FLC CGIL–UIL e UIL SCUOLA NAZIONALE che, del pari,
hanno contestato la domanda attorea con varie argomentazioni.
Il ricorso ex art. 700 c.p.c. non può essere accolto, in difetto dell’imprescindibile requisito
del fumus bonis iuris.
L’associazione ricorrente, sindacato pacificamente dotato di maggiore rappresentatività,
che ha partecipato alla contrattazione del ccnl comparto scuola del 19.4.2018, rifiutandone la
sottoscrizione,lamenta di essere stata esclusa dalle trattative integrative in tema di
utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale scolastico 2018/2019 e, più in
generale,dalla contrattazione integrativa e decentrata,per effetto dell’art. 22 del CCNL che
riserva alle sole ooss firmatarie del ccnl la partecipazione alla contrattazione integrativa
nazionale, regionale e di istituzione.
Richiamando la sentenza della consulta 231/13, assume  l’illegittimità della norma contrattuale
in quanto contraria al principio della libertà di autodeterminazione sindacale,sostenendo
che un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 40 comma 3 bis e 43
comma 5 D.lvo 165/01, debbano indurre a ritenere che una ooss che possieda il requisito
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della rappresentatività,non possa essere esclusa dalla contrattazione integrativa,
quand’anche non abbia sottoscritto il contratto nazionale.
Sulla scorta di tali deduzioni chiedono accertarsi il diritto a partecipare alla contrattazione
integrativa con condanna dell’Aran e del Ministero ad ammettere lo Snals, per il periodo
2016/18,alla contrattazione integrativa del comparto scuola.
Ai sensi dell’art. 43 comma 1 “l’Aran ammette alla contrattazione collettiva nazionale
le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell’area una rappresentatività non
inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato
elettorale”.
Il successivo 5 comma prevede poi che “I soggetti e le procedure della contrattazione
collettiva integrativa sono disciplinati,in conformità all’articolo 40, commi 3-bis e seguenti,
dai contratti collettivi nazionali,fermo restando quanto previsto dall’articolo 42, comma 7,
per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.
A sua volta l’art. 40 comma 3 bis stabilisce che“Le pubbliche amministrazioni attivano
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell’articolo 7, comma
5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura
adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la
qualità della performance, destinandovi, per l’ottimale perseguimento degli obiettivi
organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti
economici accessori comunque denominati ai sensi dell’articolo 45, comma 3. La predetta
quota e’ collegata alle risorse variabili determinate per l’anno di riferimento.
La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti
dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi
prevedono”.
E’ chiaro dunque che il legislatore ha sancito positivamente il diritto dell’os che possiede il
requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali con riferimento alla
sola contrattazione collettiva nazionale. Mentre ha rimesso alle parte sociali che
sottoscrivono il contratto collettivo nazionale l’individuazione dei soggetti della
contrattazione integrativa,prevedendo espressamente che l’unico ambito sottratto al potere
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normativo della contrattazione nazionale è quello degli organismi di rappresentanza unitaria del personale (art. 43 comma 5 che fa salvo quanto previsto dall’art. 42 comma 7).
Il chiaro tenore letterale non consente dubbi interpretativi della normativa richiamata,
rispetto alla quale risulta del tutto conforme, l’impugnato art. 22 comma 2 CCNL comparto
Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.4.2018, laddove appunto individua nelle sole
ooss firmatarie del CCNL quelle che possono partecipare alla contrattazione integrativa a
livello nazionale, regionale e di istituzione scolastica.
La ricorrente sostiene,in subordine,l’incostituzionalità del complesso normativo sopra
richiamato nella parte in cui consente di escludere dalla contrattazione collettiva integrativa
il sindacato dotato dei requisiti di rappresentatività che ha rifiutato la sottoscrizione del
contratto collettivo nazionale, per violazione degli artt. 3 e 39 Cost.; chiede pertanto di
essere ammesso con riserva alle trattative “integrative”sino all’esito dell’incidente di
costituzionalità.
Ebbene, questo giudice dubita innanzitutto del potere di anticipare, seppure
temporaneamente e con riserva di riesame, gli effetti di una pronuncia di incostituzionalità
riservata alla Consulta, attribuendo la cautela invocata proprio e solo in ragione del dubbio
di costituzionalità, risolvendosi una tale operazione in una sostanziale disapplicazione della
legge.
I principi affermati dalla recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata
dai ricorrenti appaiono invero volti a superare la questione della legittimazione del giudice della
cautela a sollevare la questione di costituzionalità–e dunque dell’esaurimento della
potestas iudicandi  del giudice della cautela-, piuttosto che quella
relativa all’abnormità del provvedimento cautelare concesso.
Ad ogni buon conto, la questione di costituzionalità non appare fondata.
Il sistema delineato dal legislatore nell’ambito del pubblico impiego in merito al rapporto
fra la contrattazione nazionale ed integrativa,che è congeniato in modo tale che la
contrattazione decentrata sia del tutto vincolata a quella nazionale,tanto che le clausole
difformi sono nulle (Cass. 9146/2009);unitamente all’attribuzione delle prerogative
sindacali sul presupposto oggettivo della rappresentatività, appare del tutto coerente e
ragionevole.
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Infatti, in un contesto in cui le prerogative sindacali di cui all’art. 19 Stat. Lav. sono
attribuite all’o.s. sul presupposto del dato oggettivo della rappresentatività e dunque
indipendentemente dalla sottoscrizione del contratto collettivo (art. 42 T.U.), come già
ritenuto dal Tribunale di Milano in identica fattispecie,“è proprio il carattere di specificità
della contrattazione integrativa nel pubblico impiego e il suo rapporto per così dire “di
derivazione” dalla contrattazione nazionale a far viceversa apparire ragionevole e conforme
al dettato dall’art. 39 Cost. la scelta legislativa di demandare integralmente al CCNL
l’individuazione dei soggetti legittimati a partecipare ai livelli integrativi di contrattazione.
Una volta garantito alla associazione sindacale rappresentativa, ex art. 39 Cost., il diritto di
partecipare alle trattative in sede nazionale; una volta che la medesima associazione abbia
legittimamente ritenuto di non sottoscrivere un CCNL reputato non condivisibile (CCNL
che, come visto, è tuttavia la fonte che individua anche i successivi ambiti della
contrattazione integrativa),non può poi ritenersi contraria agli art. 3 e 39 Cost. l’esclusione
di quella stessa associazione da quelle fasi contrattuali che traggono fondamento dal CCNL
non sottoscritto, garantendosi in ogni caso agli organismi di rappresentanza unitaria del
personale la partecipazione alla contrattazione integrativa, ed alle ooss dotate di
rappresentatività, quale appunto il sindacato ricorrente, le prerogative sindacali di cui all’art.
19 Stat. Lav..
E proprio sotto tale profilo non può che rilevarsi la diversità della fattispecie esaminata da
Corte Cost. 231/2013, da cui pertanto non sembrano potersi trarre elementi sufficienti per
inficiare gli argomenti sopra esposti.
Il ricorso cautelare deve pertanto essere respinto.
Spese al merito.
                                                                  PQM
rigetta il ricorso;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Roma
17.7.2018
                                                                                                                                           Il Giudice
                                                                                                                                        F. R. Pucci
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